Art. 13
Procedura di comunicazione
In vigore dal 30 set 2014
Procedura di comunicazione
1. La agenzie di rating del credito comunicano i dati qualitativi e i dati di rating di cui all’ attenendosi alle istruzioni tecniche impartite dall’AESFEM e utilizzando il sistema di comunicazione dell’AESFEM.
2. Le agenzie di rating del credito conservano i file inviati all’AESFEM e da questa ricevuti in formato elettronico per almeno cinque anni. I file sono messi a disposizione dell’AESFEM su richiesta.
3. Se l’agenzia di rating del credito riscontra errori materiali nei dati comunicati, corregge i dati in questione senza indebito ritardo conformemente alle istruzioni tecniche impartite dall’AESFEM.
Storico versioni
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