Art. 8
Procedure di comunicazione
In vigore dal 30 set 2014
Procedure di comunicazione
1. Le agenzie di rating del credito trasmettono file di dati conformemente alle istruzioni tecniche impartite dall’AESFEM e utilizzando il sistema di comunicazione stabilito dalla stessa Autorità.
2. Le agenzie di rating del credito registrate conservano i file di dati inviati all’AESFEM e da questa ricevuti ai sensi dell’, nonché le registrazioni delle deviazioni di cui all’, paragrafo 3, in formato elettronico per almeno cinque anni. I file sono messi a disposizione dell’AESFEM su richiesta.
3. Se l’agenzia di rating del credito registrata riscontra errori materiali nei dati comunicati, ne informa l’AESFEM senza indebito ritardo e correggere i dati in questione conformemente alle istruzioni tecniche impartite dall’AESFEM.
Storico versioni
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