Art. 8

Procedure di comunicazione

In vigore dal 30 set 2014
Procedure di comunicazione 1.   Le agenzie di rating del credito trasmettono file di dati conformemente alle istruzioni tecniche impartite dall’AESFEM e utilizzando il sistema di comunicazione stabilito dalla stessa Autorità. 2.   Le agenzie di rating del credito registrate conservano i file di dati inviati all’AESFEM e da questa ricevuti ai sensi dell’, nonché le registrazioni delle deviazioni di cui all’, paragrafo 3, in formato elettronico per almeno cinque anni. I file sono messi a disposizione dell’AESFEM su richiesta. 3.   Se l’agenzia di rating del credito registrata riscontra errori materiali nei dati comunicati, ne informa l’AESFEM senza indebito ritardo e correggere i dati in questione conformemente alle istruzioni tecniche impartite dall’AESFEM.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:1:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedure di comunicazione (Art. 8 Regolamento (UE) 2015/1) — Testo vigente | Portale Normativo