Art. 6

Prima comunicazione

In vigore dal 30 set 2014
Prima comunicazione 1.   Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le agenzie di rating del credito registrate forniscono all’AESFEM i dati compilando le tabelle da 1 a 4 dell’allegato I, e le trasmettono in file separati le politiche tariffarie, gli schemi tariffari, i programmi tariffari e le procedure che applicano per ogni tipo di rating del credito in cui sono attive, ai sensi dell’, paragrafo 1. 2.   La prima comunicazione sulle provvigioni di cui all’, paragrafi 2 e 3, viene trasmessa all’AESFEM nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento e include i dati raccolti a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2015. 3.   La seconda comunicazione sulle provvigioni di cui all’, paragrafi 2 e 3, viene trasmessa all’AESFEM entro il 31 marzo 2016 e comprende i dati raccolti dal 1o luglio 2015 al 31 dicembre 2015.
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