Art. 5

Dati da comunicare

In vigore dal 30 set 2014
Dati da comunicare 1.   Le agenzie di rating del credito registrate forniscono all’AESFEM gli elementi di cui all’, paragrafi 2 e 3, e i dati di cui all’allegato I, tabelle da 1 a 4, nonché, in file separati, le politiche tariffarie, gli schemi tariffari, i programmi tariffari e le procedure. 2.   Le agenzie di rating del credito registrate forniscono all’AESFEM i dati di cui all’allegato II, tabelle 1 e 2, relativi alle provvigioni per ogni singolo rating emesso e le provvigioni applicate a ciascun cliente per i rating del credito ed eventuali servizi ausiliari, ai sensi dell’, paragrafo 1. 3.   Le agenzie di rating del credito registrate che hanno fornito rating del credito secondo il modello «paga l’investitore» o «paga il sottoscrittore» forniscono all’AESFEM i dati di cui all’allegato III, tabella 1, per ciascun cliente dei servizi di rating del credito forniti, ai sensi dell’, paragrafo 2. 4.   I dati specificati nell’allegato I, tabelle da 1 a 4, nell’allegato II, tabelle 1 e 2, e nell’allegato III, tabella 1, sono comunicati all’AESFEM in file separati.
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