Art. 2

Politiche e procedure tariffarie

In vigore dal 30 set 2014
Politiche e procedure tariffarie 1.   Le agenzie di rating del credito registrate forniscono all’AESFEM le politiche tariffarie, la struttura tariffaria o gli schemi tariffari e i criteri di fissazione dei prezzi in relazione alle entità valutate o agli strumenti finanziari sui quali emettono il rating del credito e, se del caso, le politiche tariffarie riguardanti i servizi ausiliari. 2.   Le agenzie di rating del credito registrate assicurano che per ogni tipo di rating del credito offerto le politiche tariffarie contengano o siano corredate dei seguenti elementi: a) i nomi delle persone responsabili dell’approvazione e dell’aggiornamento delle politiche tariffarie, degli schemi tariffari e/o dei programmi tariffari, ivi compresi le persone responsabili della fissazione delle provvigioni, l’identificativo interno, la funzione e il servizio interno a cui appartengono; b) gli orientamenti interni per l’applicazione dei criteri tariffari nelle politiche tariffarie, negli schemi tariffari e/o nei programmi tariffari relativamente alla fissazione delle singole provvigioni; c) la descrizione dettagliata della gamma o dello schema tariffari e dei criteri applicabili ai diversi tipi di provvigioni, compresi quelli previsti nello schema tariffario; d) la descrizione dettagliata di ogni programma tariffario, compresi i programmi basati sulle relazioni, i programmi basati sulla frequenza d’uso, i programmi fedeltà o altri programmi, ivi compresi i criteri di applicazione e la gamma tariffaria, di cui possono beneficiare singoli rating o insieme di rating; e) se del caso, qualora vi sia una relazione o un collegamento tra le provvigioni applicate per i servizi di rating del credito e i servizi ausiliari o ogni altro servizio fornito al cliente di cui alla definizione dell’allegato I, sezione E, parte II, punto 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009 («cliente»), le regole e i principi tariffari che devono essere utilizzati dall’agenzia di rating del credito e/o dalle entità appartenenti al gruppo dell’agenzia di rating del credito ai sensi degli della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (4), nonché da ogni entità legata all’agenzia di rating del credito o altra impresa del gruppo dell’agenzia di rating da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE; f) il campo di applicazione geografico della politica tariffaria, dello schema tariffario o del programma tariffario in termini di ubicazione dei clienti e l’agenzia o le agenzie di rating del credito che applicano la politica tariffaria, lo schema tariffario o il programma tariffario; g) i nomi delle persone autorizzate a fissare le provvigioni e gli altri oneri secondo la politica tariffaria, lo schema tariffario o il programma tariffario, ivi compresi le persone responsabili della fissazione delle provvigioni, l’identificativo interno, la funzione e il servizio interno a cui appartengono. 3.   Le agenzie di rating del credito registrate assicurano che le procedure tariffarie contengano o siano corredate dei seguenti elementi: a) i nomi delle persone responsabili dell’approvazione e dell’aggiornamento delle procedure di attuazione delle politiche tariffarie, ivi compresi le persone responsabili della fissazione delle provvigioni, l’identificativo interno, la funzione e il servizio interno a cui appartengono; b) la descrizione dettagliata delle procedure e dei controlli in atto per assicurare e monitorare il rigoroso rispetto delle politiche tariffarie; c) la descrizione dettagliata delle procedure in atto per la riduzione delle provvigioni o per altro scostamento dallo schema tariffario o dal programma tariffario; d) i nomi delle persone direttamente responsabili di monitorare l’applicazione delle politiche tariffarie alle singole provvigioni, ivi compresi l’identificativo interno, la funzione e il servizio interno a cui appartengono; e) i nomi delle persone direttamente responsabili di assicurare che le singole provvigioni rispettino le politiche tariffarie, ivi compresi l’identificativo interno, la funzione e il servizio interno a cui appartengono; f) la descrizione dettagliata delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche tariffarie, degli schemi tariffari, dei programmi tariffari e delle procedure; g) la descrizione dettagliata della procedura per comunicare all’AESFEM le violazioni rilevanti delle politiche o delle procedure tariffarie che possono comportare una violazione dell’allegato I, sezione B, punto 3 ter, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
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