Art. 1

Principi generali

In vigore dal 30 set 2014
Principi generali 1.   Le agenzie di rating del credito registrate trasmettono all’AESFEM quanto segue: a) le politiche e le procedure tariffarie, ai sensi dell’; b) i dati relativi alle provvigioni applicate per le attività di rating del credito fornite secondo il modello «paga l’emittente» (issuer-pays), ai sensi dell’, paragrafo 1; c) i dati relativi alle provvigioni applicate per le attività di rating del credito fornite secondo il modello «paga l’investitore» (investor-pays) o «paga il sottoscrittore» (subscriber-pays), ai sensi dell’, paragrafo 2. 2.   Le agenzie di rating del credito registrate assicurano l’accuratezza e la completezza delle informazioni e dei dati comunicati all’AESFEM. 3.   Per i gruppi di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo possono incaricare un membro di effettuare per loro conto le comunicazioni previste dal presente regolamento. Le agenzie di rating del credito per conto delle quali viene effettuata la comunicazione sono indicate nei dati comunicati all’AESFEM.
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