Art. 7
Comunicazione continuativa
In vigore dal 30 set 2014
Comunicazione continuativa
1. Fatti salvi gli obblighi di prima comunicazione di cui all’, le informazioni presentate a norma dell’ sono trasmesse annualmente entro il 31 marzo e includono i dati e le politiche tariffarie, gli schemi tariffari, i programmi tariffari e le procedure relativi all’anno civile precedente.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le modifiche sostanziali delle politiche tariffarie, degli schemi tariffari, dei programmi tariffari e delle procedure sono comunicate all’AESFEM su base continuativa senza indebito ritardo dopo l’adozione ed entro 30 giorni dall’attuazione.
3. Le agenzie di rating del credito registrate comunicano immediatamente all’AESFEM eventuali circostanze eccezionali che possano impedire temporaneamente o ritardare la comunicazione ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni
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