Art. 6

Obblighi della parte contraente

In vigore dal 4 set 2014
Obblighi della parte contraente 1.   Il contratto impone alla parte contraente almeno i seguenti obblighi: (a) conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti, non sostituendo i prodotti immagazzinati né trasferendoli in un altro luogo di ammasso. Su richiesta motivata della parte contraente, l'autorità competente può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati; (b) conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso; (c) consentire all'autorità competente di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali; (d) fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili: ciascuna unità immagazzinata individualmente deve essere contrassegnata in modo che la data di conferimento all'ammasso, il numero di contratto, il prodotto e il peso siano chiaramente indicati. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di indicare il numero di contratto, purché il responsabile del magazzino si impegni ad annotare il numero di contratto nel registro di cui all', paragrafo 2. 2.   La parte contraente tiene a disposizione dell'autorità preposta al controllo tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato: (a) il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione; (b) l'origine e la data di fabbricazione dei prodotti; (c) la data di conferimento all'ammasso; (d) il peso e il numero dei colli imballati; (e) la presenza in magazzino e l'indirizzo del magazzino; (f) la data prevista della fine del periodo di ammasso contrattuale, completata dalla data effettiva di svincolo dall'ammasso. 3.   La parte contraente o, eventualmente, il gestore del luogo di ammasso, tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel magazzino stesso, da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati: (a) l'identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato per lotto; (b) le date di conferimento e di svincolo dall'ammasso; (c) il quantitativo indicato all'ammasso per lotto; (d) l'ubicazione dei prodotti nel deposito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:950:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo