Art. 7

Periodo di ammasso contrattuale

In vigore dal 4 set 2014
Periodo di ammasso contrattuale 1.   Il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo a quello in cui le autorità competenti ricevono le informazioni di cui all', paragrafo 6, lettera f). 2.   L'ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso. 3.   L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 60 e 210 giorni.
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Periodo di ammasso contrattuale (Art. 7 Regolamento (UE) 2014/950) — Testo vigente | Portale Normativo