Art. 5

Conclusione dei contratti

In vigore dal 4 set 2014
Conclusione dei contratti 1.   I contratti sono conclusi tra l'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono ammassati i prodotti e il richiedente, di seguito denominato «parte contraente». 2.   I contratti sono conclusi entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all', paragrafo 6, lettera f), fatta salva, se del caso, la successiva conferma dell'ammissibilità dei prodotti, di cui all', paragrafo 2, secondo comma. In caso di mancata conferma dell'ammissibilità il contratto è considerato nullo e non avvenuto.
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