Art. 7

Comunicazione delle condizioni fissate per motivi di interesse generale

In vigore dal 27 ago 2014
Comunicazione delle condizioni fissate per motivi di interesse generale 1.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano per iscritto all'ente creditizio le condizioni previste dall'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio delle attività nel territorio dello Stato membro ospitante. 2.   Se le condizioni di cui al paragrafo 1 impongono restrizioni alle attività della succursale, le autorità competenti dello Stato membro ospitante provvedono a comunicarle per iscritto anche alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.
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