Art. 9
Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica
In vigore dal 27 ago 2014
Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica
1. Dopo aver ricevuto una notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine valutano la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite.
2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante considerano che il periodo di un mese, di cui all'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, inizi alla data di ricevimento della notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale che contiene informazioni giudicate complete ed esatte. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante cooperano allo scopo di adottare le decisioni di cui all'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE entro i termini ivi specificati.
3. Qualora le informazioni fornite nella notifica concernente una modifica delle informazioni dettagliate di una succursale siano giudicate incomplete o inesatte, le autorità competenti dello Stato membro d'origine ne informano senza indugio l'ente creditizio, indicando sotto quali aspetti le informazioni sono giudicate tali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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