Art. 10

Comunicazione delle decisioni conseguenti alla notifica

In vigore dal 27 ago 2014
Comunicazione delle decisioni conseguenti alla notifica 1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano per iscritto all'ente creditizio e alle autorità competenti dello Stato membro ospitante la decisione da esse adottata ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano per iscritto all'ente creditizio la decisione da esse adottata ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE. 3.   Se la decisione di cui al paragrafo 2 stabilisce condizioni che impongono restrizioni alle attività della succursale, le autorità competenti dello Stato membro ospitante provvedono a comunicarle per iscritto anche alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.
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