Art. 12

Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per i servizi

In vigore dal 27 ago 2014
Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per i servizi 1.   Dopo aver ricevuto una notifica di passaporto per i servizi, le autorità competenti dello Stato membro d'origine valutano la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine considerano che il periodo di un mese, di cui all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, inizi alla data di ricevimento della notifica di passaporto per i servizi che contiene informazioni giudicate complete ed esatte. 3.   Qualora le informazioni fornite nella notifica di passaporto per i servizi siano giudicate incomplete o inesatte, le autorità competenti dello Stato membro d'origine ne informano senza indugio l'ente creditizio, indicando sotto quali aspetti le informazioni sono giudicate tali.
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Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per i servizi (Art. 12 Regolamento (UE) 2014/926) — Testo vigente | Portale Normativo