Art. 6
Comunicazione della notifica di passaporto per una succursale
In vigore dal 27 ago 2014
Comunicazione della notifica di passaporto per una succursale
1. Ai fini della comunicazione della notifica di passaporto per una succursale alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d'origine utilizzano il formato standard di cui all'allegato II, unitamente a una copia della notifica di passaporto per una succursale e alle ultime informazioni disponibili sui fondi propri, mediante il formato standard di cui all'allegato III.
2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano senza indugio alle autorità competenti dello Stato membro d'origine l'avvenuto ricevimento della notifica di passaporto per una succursale senza indugio, indicando la data di ricevimento della suddetta notifica.
3. Una volta ricevuta dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicazione dell'avvenuto ricevimento, le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano senza indugio l'ente creditizio:
a)
dell'avvenuta comunicazione della notifica di passaporto per una succursale alle autorità competenti dello Stato membro ospitante;
b)
della data in cui le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno ricevuto la notifica di passaporto per una succursale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:926:oj#art-6