Art. 5
Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per una succursale
In vigore dal 27 ago 2014
Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per una succursale
1. Dopo aver ricevuto una notifica di passaporto per una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine valutano la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite.
2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine considerano che il periodo di tre mesi, di cui all'articolo 35, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, inizi alla data di ricevimento della notifica di passaporto per una succursale che contiene informazioni giudicate complete ed esatte.
3. Qualora le informazioni fornite nella notifica di passaporto per una succursale siano giudicate incomplete o inesatte, le autorità competenti dello Stato membro d'origine ne informano senza indugio l'ente creditizio, indicando sotto quali aspetti le informazioni sono giudicate tali.
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