Art. 3
Requisiti generali per le notifiche di passaporto
In vigore dal 27 ago 2014
Requisiti generali per le notifiche di passaporto
1. Le notifiche di passaporto presentate ai sensi del presente regolamento soddisfano i seguenti requisiti:
a)
sono redatte per iscritto in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante o in una lingua qualsiasi dell'Unione accettata sia dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine, sia dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante;
b)
sono trasmesse per posta o attraverso mezzi elettronici, qualora questi siano accettati dalle autorità competenti pertinenti.
2. Le autorità competenti rendono disponibili al pubblico le seguenti informazioni:
a)
le lingue accettate conformemente al paragrafo 1, lettera a);
b)
l'indirizzo a cui inviare le notifiche di passaporto presentate per posta;
c)
eventuali mezzi elettronici con cui possono essere presentate le notifiche di passaporto ed eventuali recapiti pertinenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:926:oj#art-3