Art. 6
Identificazione
In vigore dal 13 ago 2014
Identificazione
Ad ogni partita di alimenti di cui all', paragrafi 1 e 2, è attribuito un codice di identificazione che corrisponde al codice di identificazione riportato sui risultati del campionamento e delle analisi di cui all' e sul certificato sanitario di cui all'. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.
Storico versioni
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