Art. 5
Certificato sanitario
In vigore dal 13 ago 2014
Certificato sanitario
1. Le partite sono inoltre accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato II.
2. Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del paese di origine o dell'autorità competente del paese da cui proviene la partita, se diverso dal paese di origine.
3. Il certificato sanitario è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è ubicato il PED. Uno Stato membro può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
4. Il certificato sanitario è valido esclusivamente per quattro mesi dalla data di rilascio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:885:oj#art-5