Art. 3

Importazione nell'Unione

In vigore dal 13 ago 2014
Importazione nell'Unione Le partite di alimenti di cui all', paragrafi 1 e 2, possono essere importate nell'Unione unicamente in conformità alle procedure di cui al presente regolamento. Le partite di tali alimenti possono entrare nell'Unione solo attraverso il punto di entrata designato (PED).
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Importazione nell'Unione (Art. 3 Regolamento (UE) 2014/885) — Testo vigente | Portale Normativo