Art. 3
Importazione nell'Unione
In vigore dal 13 ago 2014
Importazione nell'Unione
Le partite di alimenti di cui all', paragrafi 1 e 2, possono essere importate nell'Unione unicamente in conformità alle procedure di cui al presente regolamento.
Le partite di tali alimenti possono entrare nell'Unione solo attraverso il punto di entrata designato (PED).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:885:oj#art-3