Art. 4
Risultati del campionamento e delle analisi
In vigore dal 13 ago 2014
Risultati del campionamento e delle analisi
1. Le partite degli alimenti di cui all', paragrafi 1 e 2, sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dalle autorità competenti del paese di origine o del paese da cui proviene la partita, se diverso dal paese di origine, per verificare la conformità alla legislazione dell'Unione in materia di livelli massimi di residui antiparassitari, per gli alimenti di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), compresi gli alimenti composti contenenti tali alimenti in quantità superiore al 20 %.
2. Il campionamento di cui al paragrafo 1 deve essere effettuato conformemente alla direttiva 2002/63/CE per i residui di antiparassitari.
Storico versioni
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