Art. 8
Controlli ufficiali
In vigore dal 13 ago 2014
Controlli ufficiali
1. L'autorità competente al PED effettua controlli documentali su ogni partita di alimenti di cui all', paragrafi 1 e 2, per verificarne la conformità ai requisiti stabiliti agli .
2. I controlli materiali e di identità degli alimenti di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), nonché dei relativi alimenti composti di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, sono effettuati in conformità agli del regolamento (CE) n. 669/2009, secondo la frequenza indicata nell'allegato I del presente regolamento.
3. Dopo il completamento dei controlli, le autorità competenti:
a)
compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE;
b)
allegano i risultati del campionamento e delle analisi effettuati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
c)
forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento dello stesso;
d)
timbrano e firmano l'originale del DCE;
e)
effettuano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.
4. Durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica, la partita è accompagnata dalla copia originale del DCE e del certificato sanitario corredato dei risultati del campionamento e delle analisi di cui all'. Per gli alimenti di cui all', paragrafi 1 e 2, in caso di autorizzazione al trasporto successivo delle partite in attesa dei risultati dei controlli materiali, viene rilasciata a tal fine una copia certificata del DCE originale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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