Art. 8

Controlli ufficiali

In vigore dal 13 ago 2014
Controlli ufficiali 1.   L'autorità competente al PED effettua controlli documentali su ogni partita di alimenti di cui all', paragrafi 1 e 2, per verificarne la conformità ai requisiti stabiliti agli . 2.   I controlli materiali e di identità degli alimenti di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), nonché dei relativi alimenti composti di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, sono effettuati in conformità agli del regolamento (CE) n. 669/2009, secondo la frequenza indicata nell'allegato I del presente regolamento. 3.   Dopo il completamento dei controlli, le autorità competenti: a) compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE; b) allegano i risultati del campionamento e delle analisi effettuati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo; c) forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento dello stesso; d) timbrano e firmano l'originale del DCE; e) effettuano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato. 4.   Durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica, la partita è accompagnata dalla copia originale del DCE e del certificato sanitario corredato dei risultati del campionamento e delle analisi di cui all'. Per gli alimenti di cui all', paragrafi 1 e 2, in caso di autorizzazione al trasporto successivo delle partite in attesa dei risultati dei controlli materiali, viene rilasciata a tal fine una copia certificata del DCE originale.
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