Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 ago 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «nuovo servizio internazionale di trasporto passeggeri»: un servizio internazionale di trasporto passeggeri che si intende attivare sul mercato o che comporta una modifica sostanziale in termini di aumento delle frequenze o del numero di fermate di un servizio internazionale di trasporto passeggeri esistente; 2)   «esame della finalità principale»: il processo di valutazione svolto da un organismo di regolamentazione su richiesta di un soggetto di cui all' al fine di determinare se la finalità principale di un nuovo servizio ferroviario proposto sia il trasporto di passeggeri fra stazioni situate in Stati membri diversi o il trasporto di passeggeri fra stazioni situate nello stesso Stato membro; 3)   «esame dell'equilibrio economico»: il processo di valutazione svolto da un organismo di regolamentazione su richiesta di un soggetto di cui all', applicabile solo negli Stati membri che, conformemente all' della direttiva 2012/34/UE, hanno deciso di limitare il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviaria internazionali di trasporto passeggeri fra una stazione di partenza e una di destinazione che sono oggetto di uno o più contratti di servizio pubblico, al fine di determinare se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico potrebbe risultare compromesso da un nuovo servizio ferroviario internazionale di trasporto passeggeri; 4)   «contratto di servizio pubblico»: un contratto di servizio pubblico ai sensi dell', lettera i), del regolamento (CE) n. 1370/2007, riguardante il trasporto ferroviario; 5)   «autorità competente»: l'autorità competente quale definita dall', lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/2007; 6)   «effetto finanziario netto»: l'effetto di un contratto di servizio pubblico sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole, calcolato conformemente al punto 2 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1370/2007.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2014/869) — Testo vigente | Portale Normativo