Art. 11

Requisiti in materia di informazioni per l'esame dell'equilibrio economico

In vigore dal 11 ago 2014
Requisiti in materia di informazioni per l'esame dell'equilibrio economico 1.   Il soggetto richiedente fornisce le seguenti informazioni: a) nome, indirizzo, soggetto giuridico, numero di registrazione (se necessario) del soggetto richiedente; b) estremi di contatto della persona incaricata di rispondere alle domande; c) una spiegazione che illustri l'interesse del soggetto richiedente nei confronti di una decisione sull'esame dell'equilibrio economico; d) le prove che dimostrino che l'equilibrio economico sarebbe compromesso dal nuovo servizio; e) informazioni e documentazione a sostegno delle spiegazioni di cui alle lettere c) e d). 2.   L'organismo di regolamentazione può chiedere ai soggetti che hanno partecipato all'esame ulteriori informazioni, fra cui: a) all'autorità competente: i) una copia del contratto di servizio pubblico; ii) le norme nazionali in materia di assegnazione e modifica di contratti di servizio pubblico; iii) le tratte pertinenti e le previsioni relative alle entrate, compresa la metodologia per il calcolo delle previsioni; b) all'impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico: i) una copia del contratto di servizio pubblico; ii) il piano aziendale dell'impresa; iii) informazioni sugli utili dell'impresa; iv) informazioni sugli orari del servizio, compresi gli orari di partenza, le fermate intermedie, gli orari di arrivo e le coincidenze; v) la flessibilità prevista del servizio (per esempio in relazione al prezzo, alle caratteristiche di qualità) e i piani per proporre risposte competitive al nuovo servizio e i possibili risparmi consentiti dal nuovo servizio; c) al richiedente: i) il piano aziendale; ii) le previsione degli utili e le tratte per il trasporto di passeggeri nazionali, compresa la metodologia di calcolo delle previsioni; iii) le strategie tariffarie; iv) le modalità di emissione dei biglietti; v) le specifiche del materiale rotabile (per esempio fattore di carico, numero di posti, configurazione delle vetture); vi) la strategia di commercializzazione; vii) la flessibilità prevista (per esempio in relazione al prezzo, alle caratteristiche di qualità dei servizi); d) al gestore dell'infrastruttura: informazioni riguardanti le linee o sezioni pertinenti al fine di assicurare che il nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri possa circolare sull'infrastruttura. Tale obbligo di informazione del gestore dell'infrastruttura lascia impregiudicati gli obblighi di quest'ultimo previsti dalla procedura di assegnazione di cui al capo IV, sezione 3, della direttiva 2012/34/UE. 3.   I soggetti interessati dall'esame dell'equilibrio economico giustificano le eventuali richieste di esclusione di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. Se l'organismo di regolamentazione ritiene accettabile la giustificazione, tratta le informazioni come riservate. In caso contrario, comunica la decisione negativa al richiedente. Tale procedura non esclude la possibilità di ricorrere in appello contro la decisione, conformemente alle disposizioni della normativa nazionale.
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Requisiti in materia di informazioni per l'esame dell'equilibrio economico (Art. 11 Regolamento (UE) 2014/869) — Testo vigente | Portale Normativo