Art. 12

Procedura dell'esame dell'equilibrio economico

In vigore dal 11 ago 2014
Procedura dell'esame dell'equilibrio economico 1.   L'organismo di regolamentazione esamina la domanda trasmessa dal soggetto richiedente. 2.   Se l'organismo di regolamentazione ritiene che il soggetto richiedente non abbia fornito nella sua domanda informazioni complete, può richiedere ulteriori informazioni entro tre settimane dal ricevimento della richiesta. Se il soggetto richiedente risponde a tale richiesta di informazioni ma la risposta risulta ancora incompleta, l'organismo di regolamentazione può trasmettere una seconda domanda di informazioni aggiuntive entro tre settimane dal ricevimento della risposta alla prima domanda di informazioni. Il soggetto richiedente trasmette le informazioni di cui nelle richieste di ulteriori informazioni entro un lasso di tempo ragionevole fissato dall'organismo di regolamentazione conformemente all'articolo 56, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE. Se il soggetto richiedente non fornisce le informazioni richieste entro i termini fissati dall'organismo di regolamentazione, la domanda è respinta. 3.   Entro un mese dal ricevimento della domanda, l'organismo di regolamentazione chiede la trasmissione delle informazioni di cui all' da parte di altri soggetti pertinenti, in particolare l'impresa ferroviaria che chiede accesso all'infrastruttura al fine di operare un nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri. Può fissare un ulteriore termine per l'invio dei chiarimenti qualora le informazioni trasmesse non siano chiare. 4.   Se una domanda non può essere sufficientemente giustificata ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d), è respinta. 5.   Se le informazioni trasmesse dal soggetto richiedente giustificano la domanda di esame dell'equilibrio economico e le informazioni trasmesse dal soggetto che richiede l'accesso non sono tali da invalidare la domanda di esame, l'accesso non è consentito. 6.   L'organismo di regolamentazione stabilisce un termine per l'adozione delle sue decisioni non superiore a sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. 7.   Tutte le informazioni sono trasmesse all'organismo di regolamentazione in formato elettronico.
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Procedura dell'esame dell'equilibrio economico (Art. 12 Regolamento (UE) 2014/869) — Testo vigente | Portale Normativo