Art. 10

Soggetti aventi diritto di chiedere un esame dell'equilibrio economico

In vigore dal 11 ago 2014
Soggetti aventi diritto di chiedere un esame dell'equilibrio economico Quando uno Stato membro interessato dal nuovo servizio proposto di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri decide di limitare il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri fra una stazione di partenza e una di destinazione oggetto di uno o più contratti di servizio pubblico, i seguenti soggetti possono chiedere un esame dell'equilibrio economico: a) le autorità competenti che hanno concluso un contratto di servizio pubblico che copre una stazione di partenza e una di destinazione del nuovo servizio proposto; b) qualsiasi altra autorità competente interessata, dotata del diritto di limitare l'accesso ai sensi dell' della direttiva 2012/34/UE; c) il gestore dell'infrastruttura nell'area geografica coperta dal nuovo servizio proposto di trasporto internazionale di passeggeri; d) qualsiasi impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico aggiudicato dall'autorità di cui alla lettera a).
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