Art. 8
Criteri di valutazione per l'esame della finalità principale
In vigore dal 11 ago 2014
Criteri di valutazione per l'esame della finalità principale
1. L'organismo di regolamentazione verifica la finalità principale di un nuovo servizio proposto. Svolge un'analisi sia qualitativa che quantitativa che prende in considerazione l'evoluzione prevedibile del servizio e i cambiamenti prevedibili delle condizioni di mercato durante il periodo coperto dalla notifica del richiedente.
2. Durante la procedura di valutazione e in aggiunta alle informazioni trasmesse nel modulo standard di notifica l'organismo di regolamentazione tiene conto in particolare dei seguenti criteri:
a)
la proporzione del volume d'affari e di carico rappresentato dal trasporto di passeggeri internazionali prevista dal richiedente rispetto ai passeggeri nazionali nello Stato membro in cui l'organismo di regolamentazione ha sede;
b)
la distanza coperta dal nuovo servizio proposto nei vari Stati membri e l'ubicazione delle fermate;
c)
la domanda dei passeggeri in relazione ai nuovo servizio;
d)
la strategia commerciale del richiedente;
e)
la natura del materiale rotabile da utilizzare per il nuovo servizio.
3. L'organismo di regolamentazione può stabilire e applicare soglie espresse sotto forma di proporzione del volume d'affari o del volume di carico rappresentato dal trasporto di passeggeri internazionali. Queste soglie non superano il 50 % del volume d'affari e di carico rappresentati dal trasporto di tutti i passeggeri, stimati per l'intero periodo coperto dalla decisione dell'organismo di regolamentazione, affinché il servizio sia considerato di tipo internazionale e non si applicano caso per caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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