Art. 7
Procedura per l'esame della finalità principale
In vigore dal 11 ago 2014
Procedura per l'esame della finalità principale
1. L'organismo di regolamentazione esamina la domanda trasmessa dal soggetto richiedente.
2. Se l'organismo di regolamentazione ritiene che il soggetto richiedente non abbia fornito nella sua domanda informazioni complete, può richiedere ulteriori informazioni entro tre settimane dal ricevimento della richiesta. Se il soggetto richiedente risponde a tale richiesta di informazioni ma la risposta risulta ancora incompleta, l'organismo di regolamentazione può trasmettere una seconda domanda di informazioni aggiuntive entro tre settimane dal ricevimento della risposta alla prima domanda di informazioni. Il soggetto richiedente trasmette le informazioni di cui nelle richieste di ulteriori informazioni entro un lasso di tempo ragionevole fissato dall'organismo di regolamentazione conformemente all'articolo 56, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE. Se il soggetto richiedente non fornisce le informazioni richieste entro i termini fissati dall'organismo di regolamentazione, la domanda è respinta.
3. L'organismo di regolamentazione più chiedere al richiedente di trasmettere ulteriori informazioni. Può fissare un ulteriore termine per l'invio dei chiarimenti qualora le informazioni trasmesse non siano chiare.
4. Se una domanda non può essere giustificata ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d), è respinta.
5. L'organismo di regolamentazione adotta una decisione entro sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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