Art. 2
Definizioni
In vigore dal 30 lug 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«glutine», frazione proteica del frumento, della segale, dell'orzo, dell'avena o delle loro varietà incrociate nonché dei loro derivati, cui alcune persone sono intolleranti, e che è insolubile in acqua e in soluzione di cloruro di sodio 0,5 M;
b)
«frumento», tutte le specie di Triticum.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:828:oj#art-2