Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 30 lug 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «glutine», frazione proteica del frumento, della segale, dell'orzo, dell'avena o delle loro varietà incrociate nonché dei loro derivati, cui alcune persone sono intolleranti, e che è insolubile in acqua e in soluzione di cloruro di sodio 0,5 M; b) «frumento», tutte le specie di Triticum.
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