Art. 4
Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento
In vigore dal 30 lug 2014
Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento
È vietato fornire informazioni sugli alimenti sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento quali definiti nella direttiva 2006/141/CE.
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