Art. 3

Informazione dei consumatori

In vigore dal 30 lug 2014
Informazione dei consumatori 1.   Ove i consumatori siano informati sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti attraverso diciture, le informazioni sono fornite esclusivamente attraverso le diciture e alle condizioni di cui all'allegato. 2.   Le informazioni sugli alimenti di cui al paragrafo 1 possono essere corredate delle diciture «adatto alle persone intolleranti al glutine» o «adatto ai celiaci». 3.   Le informazioni sugli alimenti di cui al paragrafo 1 possono essere corredate delle diciture «specificamente formulato per persone intolleranti al glutine» o «specificamente formulato per celiaci» qualora l'alimento sia stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato al fine di: a) ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine; oppure b) sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:828:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo