Art. 74
Relazioni
In vigore dal 23 lug 2014
Relazioni
1. L’ESMA, in cooperazione con l’ABE e le autorità competenti e le autorità rilevanti, presenta alla Commissione relazioni annuali che valutano le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità e, se necessario, raccomandano azioni preventive o correttive nei mercati dei servizi disciplinati dal presente regolamento. Tali relazioni comprendono almeno una valutazione dei seguenti elementi:
a)
l’efficienza del regolamento per le operazioni nazionali e transfrontaliere per ciascuno Stato membro, basata sul numero e sul volume dei mancati regolamenti, sull’importo delle penali di cui all’, paragrafo 2, sul numero e sul volume delle operazioni di acquisto forzoso di cui all’, paragrafi 3 e 4, e su eventuali altri criteri pertinenti;
b)
l’adeguatezza delle penali per i mancati regolamenti, in particolare l’esigenza di ulteriore flessibilità quanto alle penali per mancati regolamenti riguardo a strumenti finanziari illiquidi di cui all’, paragrafo 4;
c)
la quantità di regolamenti che avvengono all’esterno dei sistemi di regolamento titoli gestiti da CSD, basata sul numero e sul volume delle operazioni basate sulle informazioni ricevute a titolo dell’ e su eventuali altri criteri pertinenti;
d)
la prestazione di servizi transfrontalieri rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, basata sul numero e sui tipi di collegamenti tra CSD, sul numero di partecipanti esteri ai sistemi di regolamento titoli operati da CSD, sul numero e sul volume delle operazioni che coinvolgono tali partecipanti, sul numero degli emittenti esteri che registrano i propri titoli presso un CSD ai sensi dell’ e su eventuali altri criteri pertinenti;
e)
il trattamento delle domande di accesso di cui agli per individuare i motivi del rifiuto da parte di CSD, CCP e sedi di negoziazione, eventuali tendenze in tali rifiuti e possibili modalità di attenuazione, in futuro, dei rischi individuati, in modo da permettere di concedere l’accesso, nonché qualsiasi altro ostacolo materiale alla concorrenza nei servizi finanziari post-negoziazione;
f)
il trattamento delle domande presentate in conformità delle procedure di cui all’, paragrafi da 3 a 7, e all’, paragrafi da 4 a 10;
g)
se del caso, le risultanze del processo di verifica inter pares della vigilanza transfrontaliera di cui all’, paragrafo 6, nonché una valutazione in merito all’eventuale riduzione futura della frequenza di tali verifiche, anche indicando se da tali risultanze emerga l’esigenza di collegi delle autorità di vigilanza più formali;
h)
l’applicazione delle norme degli Stati membri in materia di responsabilità civile alle perdite attribuibili ai CSD;
i)
le procedure e condizioni in forza delle quali i CSD sono stati autorizzati a designare enti creditizi o a fornire essi stessi servizi accessori di tipo bancario conformemente agli , compresa una valutazione dei potenziali effetti di tale prestazione sulla stabilità finanziaria e la concorrenza in materia di regolamento e servizi accessori di tipo bancario nell’Unione;
j)
l’applicazione delle norme di cui all’ sulla protezione dei titoli dei partecipanti e quelli dei loro clienti, in particolare quelle all’, paragrafo 5;
k)
l’applicazione delle sanzioni e in particolare l’esigenza di armonizzare ulteriormente le sanzioni amministrative per la violazione dei requisiti stabilite nel presente regolamento.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 relative ad un determinato anno civile sono comunicate alla Commissione entro il 30 aprile dell’anno civile successivo.
Storico versioni
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