Art. 73
Applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014
In vigore dal 23 lug 2014
Applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014
I CSD autorizzati in conformità dell’ del presente regolamento non chiedono l’autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE per fornire i servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell’allegato del presente regolamento.
Se un CSD autorizzato in conformità dell’ del presente regolamento fornisce uno o più servizi di investimento o svolge una o più attività di investimento in aggiunta alla prestazione dei servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell’allegato del presente regolamento, si applica la direttiva 2014/65/UE, fatta eccezione per gli articoli da 5 a 8 e per l’, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, nonché per gli articoli da 10 a 13 del regolamento (UE) n. 600/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:909:oj#art-73