Art. 7

Misure per la gestione dei mancati regolamenti

In vigore dal 23 lug 2014
Misure per la gestione dei mancati regolamenti 1.   Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce un sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni su strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1. Il CSD segnala regolarmente all’autorità competente e alle autorità rilevanti il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente, comprese le misure previste dai CSD e dai loro partecipanti per migliorare l’efficacia dei regolamenti. Tali segnalazioni sono rese pubbliche dai CSD su base annua in forma anonima e aggregata. Le autorità competenti condividono con l’ESMA tutte le informazioni pertinenti sui mancati regolamenti. 2.   Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1, che non sono regolate alla data prevista per il regolamento. Tali procedure prevedono un meccanismo di penalizzazione che rappresenti un efficace deterrente per i partecipanti responsabili dei mancati regolamenti. Prima di stabilire le procedure di cui al primo comma un CSD consulta le sedi di negoziazione e le CCP nei confronti delle quali presta servizi di regolamento. Il meccanismo di penalizzazione di cui al primo comma comprende penali pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti («partecipanti inadempienti»). Le penali pecuniarie sono calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento in cui un’operazione risulta non regolata, fino alla fine della procedura di acquisto forzoso (buy-in) di cui al paragrafo 3, ma non oltre l’effettiva data di regolamento. Le penali pecuniarie non si configurano come fonte di profitto per il CSD. 3.   Fatto salvo il meccanismo di penalizzazione di cui al paragrafo 2 e salvo il diritto delle controparti dell’operazione di cancellare la stessa previo accordo fra di loro, se un partecipante inadempiente non consegna gli strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1, al partecipante destinatario entro i quattro giorni lavorativi successivi alla data prevista per il regolamento («periodo di proroga»), è avviata una procedura di acquisto forzoso, con la quale tali strumenti sono resi disponibili per il regolamento e oggetto di consegna al partecipante destinatario entro un termine appropriato. Se l’operazione si riferisce a uno strumento finanziario negoziato su un mercato di crescita per le PMI, il periodo di proroga è pari a 15 giorni, a meno che detto mercato non decida di applicare un periodo più breve. 4.   Al requisito di cui al paragrafo 3 si applicano le deroghe seguenti: a) in base al tipo di attività (asset) e alla liquidità degli strumenti finanziari in questione, il periodo di proroga può essere esteso da quattro fino a un massimo di sette giorni lavorativi, nel caso in cui un periodo di proroga più breve inciderebbe sull’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati; b) per operazioni che si compongono di più transazioni, compresi i contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto o i contratti di concessione di titoli in prestito, l’acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 non si applica qualora il termine di queste operazioni sia sufficientemente breve e tale da rendere inefficace la procedura di acquisto forzoso. 5.   Fatto salvo il paragrafo 7, le deroghe di cui al paragrafo 4 non si applicano in relazione ad operazioni su azioni compensate da una CCP. 6.   Fatto salvo il meccanismo di penalizzazione di cui al l paragrafo 2, quando il prezzo delle azioni concordato al momento della negoziazione è superiore al prezzo versato per l’esecuzione della procedura di acquisto forzoso, la relativa differenza è corrisposta dal partecipante inadempiente al partecipante destinatario non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla consegna degli strumenti finanziari a seguito dell’acquisto forzoso. 7.   Se la procedura di acquisto forzoso non va a buon fine o l’acquisto forzoso non è possibile, il partecipante destinatario può scegliere di ricevere un risarcimento in contanti o di rinviare l’esecuzione dell’acquisto forzoso a una data successiva adeguata («periodo di differimento»). Se gli strumenti finanziari pertinenti non sono consegnati al partecipante destinatario alla fine del periodo di differimento, è corrisposto il risarcimento in contanti. Il risarcimento in contanti è versato al partecipante destinatario non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla fine della procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 o del periodo di differimento, qualora sia stato scelto quest’ultimo. 8.   Il partecipante inadempiente rimborsa al soggetto che esegue l’acquisto forzoso per tutti gli importi versati in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5, comprese eventuali commissioni di esecuzione derivanti dall’acquisto forzoso. Tali commissioni sono oggetto di chiara comunicazione ai partecipanti. 9.   I CSD, le CCP e le sedi di negoziazione stabiliscono procedure che consentono loro di sospendere, previa consultazione con la rispettiva autorità competente, un partecipante che, in maniera costante e sistematica, non adempie agli obblighi di consegna degli strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1 alla data prevista per il regolamento, nonché di divulgare al pubblico la sua identità solo dopo avergli dato la possibilità di formulare osservazioni e a condizione che le autorità competenti dei CSD, delle CCP e delle sedi di negoziazione, nonché del partecipante in questione, siano state debitamente informate. Oltre a consultarla prima di ogni sospensione, i CSD, le CCP e le sedi di negoziazione notificano tempestivamente alle rispettive autorità competenti la sospensione di un partecipante. L’autorità competente informa immediatamente le autorità rilevanti della sospensione di un partecipante. Le informazioni divulgate in merito alle sospensioni non contengono dati personali ai sensi dell’, lettera a), della direttiva 95/46/CE. 10.   I paragrafi da 2 a 9 si applicano a tutte le operazioni su strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1, ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o compensati mediante CCP come segue: a) per le operazioni compensate mediante CCP, la CCP è il soggetto che esegue l’acquisto forzoso conformemente ai paragrafi da 3 a 8; b) per le operazioni non compensate mediante CCP ma eseguite in una sede di negoziazione, la sede di negoziazione include tra le proprie norme interne l’obbligo dei suoi membri e dei suoi partecipanti di applicare le misure di cui ai paragrafi da 3 a 8; c) per tutte le operazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente comma, i CSD includono tra le proprie norme interne l’obbligo dei loro partecipanti di essere assoggettati alle misure di cui ai paragrafi da 3 a 8. Un CSD fornisce alle CCP e alle sedi di negoziazione le informazioni relative al regolamento necessarie per consentire loro di adempiere ai rispettivi obblighi ai sensi del presente paragrafo. Fatte salve le lettere da a) a c) del primo comma, i CSD possono controllare l’esecuzione degli acquisti forzosi di cui alle suddette lettere, in relazione a istruzioni di regolamento multiple che concernono gli stessi strumenti finanziari e con la stessa data di scadenza del periodo di esecuzione, al fine di ridurre al minimo il numero di acquisti forzosi da eseguire e, pertanto, l’impatto sul prezzo dei relativi strumenti finanziari. 11.   I paragrafi da 2 a 9 non si applicano ai partecipanti inadempienti che sono CCP. 12.   I paragrafi da 2 a 9 non si applicano se sono aperte procedure d’insolvenza nei confronti del partecipante inadempiente. 13.   Il presente articolo non si applica qualora la sede principale di negoziazione delle azioni sia situata in un paese terzo. La localizzazione della sede principale di negoziazione delle azioni deve essere determinata in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 236/2012. 14.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per specificare, in funzione del tipo di attività e della liquidità degli strumenti finanziari e del tipo di operazioni, i parametri per il calcolo di un livello deterrente e proporzionato di penali pecuniarie di cui al paragrafo 2, terzo comma, che garantisca un grado elevato di disciplina dei regolamenti e l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati. 15.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) i dettagli del sistema di monitoraggio dei mancati regolamenti e le segnalazioni sui mancati regolamenti di cui al paragrafo 1; b) le procedure di riscossione e ridistribuzione delle penali pecuniarie e di qualsiasi altro possibile provento derivante dall’applicazione di tali penali in conformità del paragrafo 2; c) le caratteristiche di funzionamento dell’adeguata procedura di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 3 a 8, ivi compresa la definizione della tempistica opportuna per la consegna dello strumento finanziario a seguito della procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3. Tale tempistica è calibrata in base al tipo di attività e alla liquidità degli strumenti finanziari; d) le circostanze che consentirebbero un’estensione del periodo di proroga in funzione del tipo di attività e della liquidità degli strumenti finanziari, in conformità delle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera a), tenendo conto dei criteri di valutazione della liquidità di cui all’, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 600/2014; e) tipo di operazioni e relative specifiche tempistiche di cui al paragrafo 4, lettera b), che rendono inefficace l’acquisto forzoso; f) un metodo di calcolo del risarcimento in contanti di cui al paragrafo 7; g) le condizioni in cui si considera che un partecipante, in maniera costante e sistematica, non adempie all’obbligo di consegnare gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 9; e h) le informazioni di regolamento necessarie di cui al paragrafo 10, secondo comma. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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