Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 lug 2014
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «depositario centrale di titoli» o «CSD»: persona giuridica che opera un sistema di regolamento titoli di cui al punto 3 della sezione A dell’allegato e fornisce almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell’allegato;
2) «CSD di un paese terzo»: qualsiasi entità giuridica stabilita in un paese terzo che fornisce un servizio simile al servizio di base di cui al punto 3 della sezione A dell’allegato e svolge almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell’allegato;
3) «accentramento»: atto di concentrare la collocazione dei titoli fisici in un CSD in modo da consentire che i trasferimenti successivi possano essere effettuati mediante scritture contabili;
4) «forma dematerializzata»: il fatto che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come registrazioni in scritture contabili;
5) «CSD cui è presentata la domanda»: CSD che riceve la domanda di accesso ai suoi servizi da parte di un altro CSD mediante un collegamento tra CSD;
6) «CSD richiedente»: CSD che richiede l’accesso ai servizi di un altro CSD mediante un collegamento tra CSD;
7) «regolamento»: completamento di un’operazione su titoli, ove eseguita allo scopo di assolvere le obbligazioni delle parti dell’operazione mediante il trasferimento di contante o titoli, o di entrambi;
8) «strumenti finanziari» o «titoli»: strumenti finanziari quali definiti all’, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;
9) «ordine di trasferimento»: ordine di trasferimento quale definito all’, lettera i), secondo trattino, della direttiva 98/26/CE;
10) «sistema di regolamento titoli»: sistema ai sensi dell’, lettera a), primo, secondo e terzo trattino, della direttiva 98/26/CE, non operato da una controparte centrale e la cui attività consiste nell’esecuzione di ordini di trasferimento;
11) «internalizzatore di regolamento»: qualsiasi impresa, comprese quelle autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE che esegue ordini di trasferimento per conto di clienti o per conto proprio anziché mediante un sistema di regolamento titoli;
12) «data prevista per il regolamento»: data inserita nel sistema di regolamento titoli come data per il regolamento e alla quale le parti di un’operazione su titoli convengono che debba avere luogo il regolamento;
13) «periodo di regolamento»: periodo di tempo intercorrente tra la data dell’operazione e la data prevista per il regolamento;
14) «giorno lavorativo»: giorno lavorativo (business day) quale definito all’, lettera n), della direttiva 98/26/CE;
15) «mancato regolamento»: mancato verificarsi del regolamento o il regolamento parziale di un’operazione su titoli alla data prevista per il regolamento a causa della mancanza di titoli o di contante e a prescindere dal motivo di tale mancanza;
16) «controparte centrale» o «CCP»: CCP quale definita all’, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;
17) «autorità competente»: autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell’, salvo se specificato diversamente nel presente regolamento;
18) «autorità rilevante»: autorità di cui all’;
19) «partecipante»: partecipante, quale definito all’, lettera f), della direttiva 98/26/CE, a un sistema di regolamento titoli;
20) «partecipazione»: partecipazione ai sensi dell’, punto 2, della direttiva 2013/34/UE o il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;
21) «controllo»: relazione tra due imprese quale descritta all’ della direttiva 2013/34/UE;
22) «impresa figlia»: impresa figlia ai sensi dell’, paragrafo 10, e dell’ della direttiva 2013/34/UE;
23) «Stato membro d’origine»: Stato membro nel quale un CSD è stabilito;
24) «Stato membro ospitante»: Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui un CSD ha una succursale o presta servizi CSD;
25) «succursale»: sede di attività diversa dalla sede dell’amministrazione centrale che costituisce una parte di un CSD, priva di personalità giuridica, e che fornisce servizi CSD per i quali il CSD è stato autorizzato;
26) «inadempimento», in relazione a un partecipante: situazione in cui nei confronti di un partecipante è aperta una procedura d’insolvenza quale definita all’, lettera j), della direttiva 98/26/CE;
27) «consegna contro pagamento» o «DVP»: meccanismo di regolamento titoli che collega il trasferimento di titoli con il trasferimento di contante in modo che la consegna dei titoli si verifichi se e solo se avviene il corrispondente trasferimento di contante e viceversa;
28) «conto titoli»: conto sul quale i titoli possono essere accreditati o addebitati;
29) «collegamento tra CSD»: accordo tra CSD in virtù del quale un CSD diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD al fine di facilitare il trasferimento di titoli dai partecipanti di quest’ultimo ai partecipanti del primo, o accordo in virtù del quale un CSD accede a un altro CSD indirettamente tramite un intermediario. I collegamenti tra CSD comprendono collegamenti standard, collegamenti personalizzati, collegamenti indiretti e collegamenti interoperabili;
30) «collegamento standard»: collegamento tra CSD con il quale un CSD diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD alle stesse condizioni applicabili a ogni altro partecipante al sistema di regolamento titoli operato da questo secondo CSD;
31) «collegamento personalizzato»: collegamento tra CSD con il quale ad un CSD che diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD sono forniti servizi specifici aggiuntivi rispetto ai servizi normalmente forniti da tale CSD ai partecipanti al sistema di regolamento titoli;
32) «collegamento indiretto»: accordo tra un CSD e un terzo diverso da un CSD che è un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD. Tale collegamento è istituito da un CSD per facilitare il trasferimento di titoli dai partecipanti di un altro CSD ai suoi partecipanti;
33) «collegamento interoperabile»: collegamento tra CSD con il quale i CSD convengono soluzioni tecniche comuni per il regolamento nei sistemi di regolamento titoli da essi operati;
34) «procedure e norme di comunicazione internazionali aperte»: norme relative alle procedure di comunicazione accettate a livello internazionale, quali i formati dei messaggi e la rappresentazione dei dati standardizzati, disponibili per i soggetti interessati su base equa, aperta e non discriminatoria;
35) «valori mobiliari»: valori mobiliari quali definiti all’, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE;
36) «azioni»: titoli di cui all’, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;
37) «strumenti del mercato monetario»: strumenti del mercato monetario quali definiti all’, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE;
38) «quote di un organismo di investimento collettivo»: quote di organismi di investimento collettivo di cui all’allegato I, sezione C, punto 3, della direttiva 2014/65/UE;
39) «quota di emissioni»: quota di emissioni quale descritta all’allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, esclusi gli strumenti derivati su quote di emissione;
40) «mercato regolamentato»: mercato regolamentato quale definito all’, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;
41) «sistema multilaterale di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE;
42) «sede di negoziazione»: sede di negoziazione quale definita all’, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE;
43) «agente di regolamento»: agente di regolamento quale definito all’, lettera d), della direttiva 98/26/CE;
44) «mercato di crescita per le PMI»: mercato di crescita per le PMI quale definito all’, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2014/65/UE;
45) «organo di amministrazione»: organo o organi di un CSD, designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del CSD e che supervisiona e controlla le decisioni della dirigenza. L’organo di amministrazione comprende le persone che dirigono di fatto l’attività del CSD.
Se, conformemente al diritto nazionale, un organo di amministrazione comprende più organi con funzioni specifiche, i requisiti del presente regolamento si applicano solo ai membri dell’organo di amministrazione a cui il diritto nazionale applicabile attribuisce la rispettiva responsabilità;
46) «alta dirigenza»: persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell’ambito di un CSD e che sono responsabili della gestione quotidiana del CSD e ne rispondono all’organo di amministrazione.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle misure volte a specificare ulteriormente i servizi accessori di tipo non bancario di cui alla sezione B, punti da 1 a 4, dell’allegato e i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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