Art. 11
Designazione dell’autorità competente
In vigore dal 23 lug 2014
Designazione dell’autorità competente
1. Ogni Stato membro designa l’autorità competente incaricata delle funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD stabiliti sul proprio territorio e ne informa l’ESMA.
Se uno Stato membro designa più di un’autorità competente, ne specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile della cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri, le autorità rilevanti, l’ESMA e l’ABE quando espressamente menzionato nel presente regolamento.
2. L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.
3. Alle autorità competenti sono conferiti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni.
Storico versioni
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