Art. 3
Scrittura contabile
In vigore dal 23 lug 2014
Scrittura contabile
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli emittenti stabiliti nell’Unione che emettono o hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione provvedono affinché tali titoli siano rappresentati mediante scrittura contabile tramite accentramento o a seguito di emissione diretta in forma dematerializzata.
2. A fronte di un’operazione su valori mobiliari eseguita in una sede di negoziazione i relativi titoli sono registrati in un CSD mediante scrittura contabile entro la data prevista per il regolamento, a meno che non siano già stati precedentemente registrati sotto tale forma.
Se i valori mobiliari sono trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria quale definito all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, tali titoli sono registrati in un CSD mediante scrittura contabile entro la data prevista per il regolamento, a meno che non siano già stati precedentemente registrati sotto tale forma.
Storico versioni
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