Art. 5

Data fissata per il regolamento

In vigore dal 23 lug 2014
Data fissata per il regolamento 1.   I partecipanti ad un sistema di regolamento titoli che regolano in tale sistema, per conto proprio o per conto terzi, operazioni su valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo e quote di emissioni regolano tali operazioni alla data prevista per il regolamento. 2.   Per quanto riguarda le operazioni su valori mobiliari di cui al paragrafo 1 eseguite in sedi di negoziazione, la data prevista per il regolamento non è successiva al secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione. Tale requisito non si applica alle operazioni negoziate privatamente ma eseguite in una sede di negoziazione, alle operazioni eseguite bilateralmente ma segnalate a una sede di negoziazione, o alla prima operazione che determina l’assoggettamento dei valori mobiliari in questione alla registrazione iniziale mediante scrittura contabile ai sensi dell’, paragrafo 2. 3.   Le autorità competenti assicurano l’applicazione del paragrafo 1. Le autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione assicurano l’applicazione del paragrafo 2.
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