Art. 39

Carattere definitivo del regolamento

In vigore dal 23 lug 2014
Carattere definitivo del regolamento 1.   I CSD garantiscono che il sistema di regolamento titoli che operano offra un’adeguata protezione ai partecipanti. Gli Stati membri designano e notificano il sistema di regolamento titoli operato dai CSD secondo le procedure di cui all’, lettera a), della direttiva 98/26/CE. 2.   I CSD garantiscono che ogni sistema di regolamento titoli da essi operato definisca i momenti di immissione e di irrevocabilità degli ordini di trasferimento in quel sistema di regolamento titoli in conformità degli della direttiva 98/26/CE. 3.   I CSD rendono note le norme che disciplinano il carattere definitivo dei trasferimenti di titoli e contante in un sistema di regolamento titoli. 4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni applicabili ai collegamenti tra CSD e fatto salvo l’, paragrafo 8. 5.   I CSD prendono tutte le misure ragionevoli per garantire che, conformemente alle norme di cui al paragrafo 3, i trasferimenti di titoli e contante di cui al paragrafo 3 siano definitivi in tempo reale o nel corso della giornata e, in ogni caso, non oltre la fine del giorno lavorativo della data di regolamento effettivo. 6.   Se offrono i servizi di cui all’, paragrafo 2, i CSD fanno in modo che i proventi in contanti dei regolamenti titoli siano messi a disposizione dei beneficiari entro la fine del giorno lavorativo corrispondente alla data prevista per il regolamento. 7.   Tutte le operazioni in titoli contro contante tra partecipanti diretti a un sistema di regolamento titoli gestito da un CSD e regolate in tale sistema di regolamento titoli sono regolate con DVP.
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