Art. 52
Disposizioni generali sul processo decisionale
In vigore dal 15 lug 2014
Disposizioni generali sul processo decisionale
1. Il Comitato in sessione plenaria adotta le decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo disposizione contraria del presente regolamento. Ogni membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.
2. In deroga al paragrafo 1, le decisioni di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d), nonché quelle relative alla messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali a norma dell', nei limiti dei mezzi finanziari disponibili nel Fondo, sono prese a maggioranza semplice dei membri del Comitato pari almeno al 30 % dei contributi. Ogni membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.
3. In deroga al paragrafo 1, le decisioni di cui all', paragrafo 1, del presente articolo, riguardanti la raccolta di contributi ex post a norma dell', i prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento a norma dell', i mezzi di finanziamento alternativi a norma degli , nonché la messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali a norma dell' al di sopra dei mezzi finanziari disponibili nel Fondo, sono prese a maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato che rappresentino almeno il 50 % dei contributi durante il periodo transitorio di otto anni fino alla completa messa in comune del Fondo, e a maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato che rappresentino almeno il 30 % dei contributi successivamente. Ciascun membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.
4. Il Comitato adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno stabilisce in modo più dettagliato le modalità di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro membro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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