Art. 47
Indipendenza
In vigore dal 15 lug 2014
Indipendenza
1. Nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione agiscono in piena indipendenza e nell'interesse generale.
2. Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all', paragrafo 1, lettera b), svolgono i rispettivi compiti in conformità delle decisioni del Comitato del Consiglio e della Commissione. Essi agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell'Unione, governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Nell'ambito delle deliberazioni e del processo decisionale in seno al Comitato, essi esprimono il proprio parere e votano in modo indipendente.
3. Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organismi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente, il vicepresidente o i membri del Comitato.
4. Conformemente allo statuto dei funzionari stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (19) («statuto»), di cui all', paragrafo 6, del presente regolamento, il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all', paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, terminato l'incarico, continuano ad essere tenuti ad agire con integrità e discrezione nell'accettare determinati incarichi o benefici.
Storico versioni
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