Art. 46
Parlamenti nazionali
In vigore dal 15 lug 2014
Parlamenti nazionali
1. A causa dei compiti specifici conferiti al Comitato dal presente regolamento, i parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, tramite le proprie procedure, possono chiedere al Comitato di rispondere, e il Comitato è obbligato a rispondere per iscritto, a eventuali osservazioni o quesiti da essi sottoposti al Comitato con riferimento alle funzioni che gli sono attribuite ai sensi del presente regolamento e il Comitato è obbligato a rispondere per iscritto.
2. Nel momento stesso in cui presenta la relazione di cui all', paragrafo 2, il Comitato la trasmette direttamente anche ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti. I parlamenti nazionali possono rivolgere al Comitato le loro osservazioni motivate su tale relazione. Il Comitato risponde oralmente o per iscritto alle osservazioni o ai quesiti ad esso rivolti dai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, conformemente alle proprie procedure.
3. Il parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante può invitare il presidente a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla risoluzione delle entità di cui all' in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale di risoluzione. Il presidente è obbligato a seguire tale invito.
4. Il presente regolamento non pregiudica la responsabilità delle autorità nazionali di risoluzione nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente al diritto nazionale per lo svolgimento dei compiti non attribuiti al Comitato, al Consiglio o alla Commissione dal presente regolamento e per lo svolgimento delle attività da essi eseguite conformemente all', paragrafo 3.
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