Art. 30

Obbligo di cooperazione e scambio di informazioni nell'ambito dell'SRM

In vigore dal 15 lug 2014
Obbligo di cooperazione e scambio di informazioni nell'ambito dell'SRM 1.   Il Comitato informa la Commissione di ogni azione intrapresa al fine di preparare la risoluzione di crisi. Per quanto riguarda le informazioni ricevute dal Comitato, i membri del Consiglio e della Commissione nonché il loro personale sono soggetti agli obblighi di segreto professionale di cui all'. 2.   Nell'esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, il Comitato, il Consiglio, la Commissione, la BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti cooperano strettamente, in particolare nelle fasi di pianificazione della risoluzione, intervento precoce e risoluzione, conformemente agli articoli da 8 a 29. Essi si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle loro funzioni. 3.   La BCE o le autorità nazionali competenti trasmettono al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione gli accordi di sostegno finanziario di gruppo autorizzati e le eventuali modifiche apportate agli stessi. 4.   Ai fini del presente regolamento, la BCE può invitare il presidente del Comitato a partecipare in qualità di osservatore al consiglio di vigilanza della BCE istituito in conformità dell' del regolamento (UE) n. 1024/2013. Ove ritenuto opportuno il Comitato può nominare un altro rappresentante per sostituire il presidente a tal fine. 5.   Ai fini del presente regolamento, il Comitato nomina un rappresentante che partecipa al comitato per la risoluzione dell'ABE istituito in conformità dell'articolo 127 della direttiva 2014/59/UE. 6.   Il Comitato si adopera per collaborare strettamente con qualsiasi strumento di assistenza finanziaria pubblica, inclusi lo Strumento europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e il Meccanismo europeo di stabilità (MES), in particolare in presenza delle circostanze straordinarie di cui all', paragrafo 9, e nei casi in cui lo strumento in questione abbia concesso o probabilmente si appresti a concedere un'assistenza finanziaria diretta o indiretta a entità con sede in uno Stato membro partecipante. 7.   Ove necessario il Comitato conclude con la BCE e le autorità nazionali di risoluzione nonché le autorità nazionali competenti un memorandum d'intesa che descriva in termini generali la loro cooperazione a norma dei paragrafi 2 e 4 nello svolgimento dei rispettivi compiti quali assegnati dalla legislazione dell'Unione. Il memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, nel rispetto degli obblighi di segreto professionale.
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Obbligo di cooperazione e scambio di informazioni nell'ambito dell'SRM (Art. 30 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo