Art. 32

Consultazione e cooperazione con Stati membri non partecipanti e paesi terzi

In vigore dal 15 lug 2014
Consultazione e cooperazione con Stati membri non partecipanti e paesi terzi 1.   Per i gruppi comprendenti entità con sedi sia in Stati membri partecipanti sia in Stati membri non partecipanti o paesi terzi, fatto salvo ogni obbligo di approvazione da parte del Consiglio o della Commissione previsto dal presente regolamento, il Comitato rappresenta le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti ai fini della consultazione e della cooperazione con Stati membri non partecipanti o paesi terzi ai sensi degli e da 88 a 92 della direttiva 2014/59/UE. Per i gruppi comprendenti entità stabilite in Stati membri partecipanti e filiazioni stabilite o succursali significative situate in Stati membri non partecipanti, il Comitato comunica alle autorità competenti e/o, a seconda dei casi, alle autorità di risoluzione dello Stato membro non partecipante i piani, le decisioni o le misure di cui agli , e 13 pertinenti per il gruppo. 2.   Il Comitato, la BCE, le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti concludono memorandum d'intesa che descrivano in termini generali la loro reciproca cooperazione nello svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva 2014/59/UE. Fatto salvo il primo comma, il Comitato conclude un memorandum d'intesa con l'autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro non partecipante che sia quello d'origine di almeno un ente a rilevanza sistemica a livello globale individuato secondo le modalità di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE. 3.   Ogni memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, nel rispetto degli obblighi in materia di segreto professionale. 4.   Il Comitato conclude, per conto delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti, intese di cooperazione non vincolanti in linea con le intese quadro di cooperazione dell'ABE di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. Il Comitato comunica all'ABE la definizione di qualsiasi intesa di cooperazione.
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Consultazione e cooperazione con Stati membri non partecipanti e paesi terzi (Art. 32 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo