Art. 28
Sorveglianza da parte del Comitato
In vigore dal 15 lug 2014
Sorveglianza da parte del Comitato
1. Il Comitato sorveglia attentamente l'attuazione dei programmi di risoluzione da parte delle autorità nazionali di risoluzione. A tal fine, le autorità nazionali di risoluzione
a)
collaborano con il Comitato e lo assistono nello svolgimento della sua funzione di sorveglianza;
b)
forniscono, a intervalli regolari stabiliti dal Comitato, informazioni precise, affidabili e complete sull'esecuzione dei programmi di risoluzione, sull'applicazione degli strumenti di risoluzione e sull'esercizio dei poteri di risoluzione, che potrebbero essere richiesti dal Comitato, incluse informazioni:
i)
sul funzionamento e la situazione finanziaria dell'ente soggetto a risoluzione, dell'ente ponte e della società veicolo per la gestione delle attività;
ii)
sul trattamento che azionisti e creditori avrebbero ricevuto in caso di liquidazione dell'ente nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza;
iii)
sui procedimenti giudiziari in corso relativi alla liquidazione delle attività dell'ente soggetto a risoluzione, a impugnazioni della decisione di risoluzione e della valutazione o a domande di indennizzo presentate da azionisti o creditori;
iv)
sulla nomina, la revoca o la sostituzione di valutatori, amministratori, contabili, avvocati e altri professionisti eventualmente necessari per assistere l'autorità nazionale di risoluzione, nonché sull'esecuzione dei loro compiti;
v)
su ogni altra questione di rilievo per l'esecuzione del programma di risoluzione, ivi incluse tutte le potenziali violazioni delle salvaguardie previste dalla direttiva 2014/59/UE, che può essere sottoposta al Comitato;
vi)
sulla misura in cui e le modalità con le quali le autorità nazionali di risoluzione esercitano i poteri di cui agli articoli da 63 a 72 della direttiva 2014/59/UE;
vii)
sulla sostenibilità economica, la fattibilità, e l'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale previsto all', paragrafo 16.
Le autorità nazionali di risoluzione presentano al Comitato una relazione finale sull'esecuzione del programma di risoluzione.
2. Sulla base delle informazioni fornite, il Comitato può dare istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione su qualsiasi aspetto dell'esecuzione del programma di risoluzione, e, in particolare, sugli elementi di cui all' nonché sull'esercizio dei poteri di risoluzione.
3. Qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, il programma di risoluzione può essere modificato. Si applica la procedura di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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