Art. 24

Strumento per la vendita dell'attività d'impresa

In vigore dal 15 lug 2014
Strumento per la vendita dell'attività d'impresa 1.   Nell'ambito del programma di risoluzione, lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa consiste nella cessione di quanto segue a un acquirente diverso da un ente-ponte: a) titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione; o b) attività, diritti o passività, nella loro totalità o singolarmente, di un ente soggetto a risoluzione. 2.   Relativamente allo strumento per la vendita dell'attività d'impresa, il programma di risoluzione stabilisce: a) gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede conformemente all', paragrafi 1 e da 7 a 11, della direttiva 2014/59/UE; b) le condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze nonché dei costi e delle spese sostenuti nel processo di risoluzione, alle quali l'autorità nazionale di risoluzione effettua la cessione conformemente all', paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2014/59/UE; c) se i poteri di cessione possono essere esercitati più volte dall'autorità nazionale di risoluzione, conformemente all', paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE; d) le modalità per la commercializzazione, da parte dell'autorità nazionale di risoluzione, dell'entità o degli strumenti, delle attività, dei diritti e delle passività in questione conformemente all', paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/59/UE; e) se l'osservanza da parte dell'autorità nazionale di risoluzione dei requisiti in materia di commercializzazione rischia di compromettere gli obiettivi della risoluzione, secondo le modalità di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 3.   Il Comitato applica lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa senza conformarsi ai requisiti in materia di commercializzazione stabiliti al paragrafo 2, lettera e), se accerta che la conformità a tali requisiti rischia di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione e, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) ritiene che il dissesto o il probabile dissesto dell'ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggravi; e b) ritiene che la conformità ai citati requisiti rischia di compromettere l'efficacia dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa nell'affrontare detta minaccia o nel raggiungere l'obiettivo della risoluzione di cui all', paragrafo 2, lettera b).
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Strumento per la vendita dell'attività d'impresa (Art. 24 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo