Art. 23

Programma di risoluzione

In vigore dal 15 lug 2014
Programma di risoluzione Il programma di risoluzione adottato dal Comitato a norma dell' stabilisce, in conformità delle decisioni in materia di aiuti di Stato o di aiuto a titolo del Fondo, i dettagli relativi agli strumenti di risoluzione da applicare all'ente soggetto a risoluzione, almeno per quanto concerne le misure di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, e all', paragrafo 1, che le autorità nazionali di risoluzione sono tenute ad attuare conformemente alle disposizioni applicabili della direttiva 2014/59/UE quale recepita nel diritto nazionale; il piano determina altresì gli importi e scopi specifici per i quali è utilizzato il Fondo. Il programma di risoluzione delinea le azioni di risoluzione che il Comitato deve adottare in relazione all'impresa madre dell'Unione o a particolari entità del gruppo stabilite negli Stati membri partecipanti al fine di poter rispettare gli obiettivi e i principi della risoluzione di cui agli . In sede di adozione di un programma di risoluzione il Comitato, il Consiglio e la Commissione tengono conto del piano di risoluzione di cui all', e vi si attengono, salvo che il Comitato ritenga, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, che il conseguimento degli obiettivi della risoluzione risulti più efficace se si adottano azioni non contemplate nel piano di risoluzione. Nel corso del processo di risoluzione, il Comitato può, all'occorrenza, modificare e aggiornare il programma di risoluzione alla luce delle circostanze specifiche del caso. Per le modifiche e gli aggiornamenti si applica la procedura stabilita all'. Il programma di risoluzione prevede inoltre, ove opportuno, la nomina da parte delle autorità nazionali di risoluzione di un amministratore speciale per l'ente soggetto a risoluzione a norma dell' della direttiva 2011/59/UE. Il Comitato può stabilire che sia nominato lo stesso amministratore speciale per tutte le entità affiliate a un gruppo laddove ciò sia necessario per agevolare soluzioni intese a ripristinare la solidità finanziaria delle entità interessate.
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Programma di risoluzione (Art. 23 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo