Art. 22
Principi generali riguardanti gli strumenti di risoluzione
In vigore dal 15 lug 2014
Principi generali riguardanti gli strumenti di risoluzione
1. Se il Comitato decide di applicare uno strumento di risoluzione a un'entità o a un gruppo di cui all', paragrafo 2, o a un'entità o a un gruppo di cui all', paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali paragrafi, e ove tale azione di risoluzione comporti perdite a carico dei creditori o la conversione dei loro crediti, il Comitato incarica le autorità nazionali di risoluzione di esercitare il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti conformemente all' immediatamente prima o al momento dell'applicazione dello strumento di risoluzione.
2. Gli strumenti di risoluzione di cui all', paragrafo 6, lettera b), sono i seguenti:
a)
strumento per la vendita dell'attività d'impresa;
b)
strumento dell'ente-ponte;
c)
strumento di separazione delle attività;
d)
strumento del bail-in.
3. In sede di adozione del programma di risoluzione di cui all', paragrafo 6, il Comitato prende in considerazione i fattori seguenti:
a)
le attività e le passività dell'ente soggetto a risoluzione sulla base della valutazione di cui all';
b)
la situazione di liquidità dell'ente soggetto a risoluzione;
c)
la commerciabilità del valore di avviamento (franchise value) dell'ente soggetto a risoluzione alla luce delle condizioni economiche e concorrenziali del mercato;
d)
il periodo di tempo disponibile.
4. Gli strumenti di risoluzione sono applicati per conseguire gli obiettivi della risoluzione specificati all', conformemente ai principi della risoluzione di cui all'. Essi possono essere applicati singolarmente o in combinazione, eccetto per lo strumento di separazione delle attività che può essere applicato solo unitamente ad un altro strumento di risoluzione.
5. Quando gli strumenti di risoluzione di cui al paragrafo 2, lettera a) o b) del presente articolo sono utilizzati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell'ente soggetto a risoluzione, l'ente residuo di cui all' da cui è avvenuta tale cessione è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.
6. Il Comitato può recuperare eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente in relazione all'applicazione di strumenti o poteri di risoluzione secondo una o più delle seguenti modalità:
a)
come detrazione da eventuali corrispettivi pagati da un ricevente ad un ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari di titoli di proprietà;
b)
dall'ente soggetto a risoluzione, come creditore privilegiato; o
c)
da eventuali proventi derivanti dal cessato funzionamento dell'ente-ponte o del veicolo di gestione delle attività, come creditore privilegiato.
Gli eventuali proventi ricevuti dalle autorità nazionali di risoluzione in relazione al ricorso al Fondo sono rimborsati al Comitato.
Storico versioni
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