Art. 20
Comunicazione di regole, procedure principali e dati di mercato
In vigore dal 3 lug 2014
Comunicazione di regole, procedure principali e dati di mercato
1. Il gestore dello SPIS adotta regole e procedure chiare ed esaurienti e le comunica in forma integrale ai partecipanti. Le regole e le procedure principali sono altresì rese pubbliche.
2. Il gestore dello SPIS fornisce una chiara descrizione della struttura e delle operazioni del sistema oltre che dei diritti e obblighi del gestore dello SPIS e dei partecipanti, per consentire a questi ultimi di valutare i rischi in cui possono incorrere partecipando allo SPIS:
3. Il gestore dello SPIS fornisce tutta la documentazione e la formazione necessaria e adeguata per agevolare la comprensione da parte dei partecipanti delle regole e delle procedure dello SPIS e dei rischi cui questi si espongono in conseguenza della partecipazione.
4. Il gestore dello SPIS pubblica le tariffe dello SPIS per i singoli servizi offerti nonché le proprie politiche di sconti. Il gestore dello SPIS fornisce una descrizione chiara dei servizi a pagamento a fini della loro comparazione.
5. Il gestore dello SPIS compila e pubblica le risposte al quadro informativo CPSS-IOSCO per le infrastrutture dei mercati finanziari. Esso aggiorna le sue risposte a seguito di cambiamenti rilevanti apportati al sistema o al contesto nel quale opera e, comunque, con periodicità almeno biennale. Inoltre, il gestore dello SPIS divulga almeno le informazioni essenziali relative al numero e al valore delle operazioni.
Storico versioni
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